Articolo di Franco Gialloreti – Managing Counsel presso DENTONS STUDIO LEGALE
Con il D.L. 59/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119/2016, è stato introdotto nell’ordinamento italiano il nuovo istituto del pegno mobiliare non possessorio dedicato al finanziamento dell’impresa.
La ratio sottesa a tale intervento legislativo è quella di predisporre, da una parte, uno strumento di garanzia innovativo che favorisca l’accesso al credito da parte delle imprese superando i tradizionali limiti delle garanzie reali offerte dal nostro ordinamento, caratterizzate da una maggiore staticità; dall’altra parte, una misura in grado di accelerare le tempistiche di recupero dei crediti nelle procedure esecutive e concorsuali.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, D.L. 59/2016, gli imprenditori iscritti presso il Registro delle Imprese possono costituire un pegno non possessorio a garanzia di crediti inerenti all’esercizio dell’impresa, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell’importo massimo garantito. Il pegno non possessorio può avere ad oggetto (i) beni mobili non registrati (anche immateriali), esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento ad una o più categorie merceologiche o ad un valore complessivo, purché destinati all’esercizio di impresa, oppure (ii) crediti derivanti da o inerenti all’esercizio dell’attività di impresa.
La caratteristica peculiare di tale nuovo istituto, che lo contraddistingue dalle tradizionali figure di pegno, consiste nell’assenza di “spossamento” del bene oggetto della garanzia reale.
In che cosa consiste, all’atto pratico, l’assenza di spossessamento del bene gravato da vincolo reale?
In assenza di diverse pattuizioni previste dalle parti, attraverso un c.d. “patto di rotatività”, il debitore mantiene il possesso e la disponibilità del bene oppegnorato; infatti, può liberamente disporne, alienarlo o trasformarlo, purché lo faccia nel rispetto della sua destinazione economica. Al verificarsi di circostanze, il pegno si trasferirebbe automaticamente sul corrispettivo ottenuto dalla cessione del bene o sul bene sostituito acquistato con lo stesso corrispettivo, o ancora sul prodotto risultante dalla trasformazione, senza che ciò comporti la costituzione di una nuova garanzia. Come è intuibile, tale istituto, da un lato, evita all’imprenditore di essere eccessivamente gravato nella gestione corrente della propria attività e beni costituenti l’azienda, non dovendo più “sacrificare” gli stessi al fine di costituirli in garanzia (statica) a favore dei propri creditori finanziari e, nel contempo, fornisce agli istituti finanziatori uno strumento più dinamico per favorire all’impresa l’accesso al credito; nonché una misura in grado di offrire al creditore tempistiche accelerate per il recupero coattivo dei propri crediti nell’ambito di procedure esecutive e concorsuali.
Per la costituzione del pegno mobiliare non possessorio è necessario, a pena di nullità, un atto scritto recante indicazione del creditore garantito, del debitore e dell’eventuale terzo concedente il pegno, della descrizione del bene oggetto della garanzia, del credito garantito, nonché dell’importo massimo garantito.
Tale garanzia risulta opponibile ai terzi esclusivamente dal momento della sua iscrizione nel registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle Entrate e denominato “Registro dei pegni non possessori”. Dal momento dell’iscrizione, il pegno prende il grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.
A tale riguardo, a causa del ritardo nella costituzione e attivazione del suddetto “Registro Informatico”, l’iter per l’introduzione definitiva del nuovo istituto nell’ordinamento italiano è stato alquanto travagliato e ha subito numerosi rallentamenti, concludendosi solo di recente (i.e. giugno 2023) mediante l’attivazione del servizio web dell’Agenzia delle Entrate che consente di inviare le domande di iscrizione del pegno non possessorio nell’apposito Registro informatico.
L’iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di una nuova iscrizione nel registro effettuata prima della scadenza del decimo anno. La cancellazione della iscrizione può essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e datore del pegno o domandata giudizialmente.
In relazione alle modalità di escussione della garanzia, sono stati introdotti meccanismi di autotutela esecutiva in capo al creditore, al fine di favorire un rapido recupero del credito per il finanziatore nell’ambito di procedimenti esecutivi e/o concorsuali.
Ai sensi del comma 7 dell’articolo (Pegno mobiliare non possessorio) della Legge n. 119/2016 il creditore, infatti, in caso di inadempimento del debitore, previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo posta elettronica certificata, al debitore o all’eventuale terzo concedente il pegno e, previo avviso scritto agli (eventuali) titolari di un pegno non possessorio trascritto, nonché al debitore del credito oggetto di pegno, ha la facoltà di procedere autonomamente:
(i) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino alla concorrenza della somma garantita;
(ii) alla escussione o cessione dei crediti oggetto del pegno fino alla concorrenza della somma garantita;
(iii) ove previsto dalle parti nell’atto di pegno iscritto nel Registro Informativo, (1) alla locazione del bene oggetto di pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di determinazione del corrispettivo della locazione, o (2) alla appropriazione dei beni oggetto della garanzia fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell’obbligazione garantita.
In caso di liquidazione giudiziale del debitore, il creditore può procedere all’escussione della garanzia ai sensi del predetto comma 7 solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione. A tal fine si segnala che il pegno mobiliare non possessorio, nell’ambito delle procedure concorsuali, è equiparato al pegno.
È quindi agevole intuire come questa nuova forma di garanzia, perlomeno sulla carta (essendo ad oggi ancora inesplorata nella pratica), possa rappresentare un istituto di rilevante portata, in grado di agevolare i traffici economici e avvicinare il nostro ordinamento ad altri paesi (prevalentemente di common law) che, già da diverso tempo, hanno legittimato la costituzione di garanzie “dinamiche” (come ad es. il ‘floating charge’).